Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/1956 n. 1423

Art. 10 bis Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l’intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dal- la comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all’articolo precedente.

Art. 10 ter [Abrogato]

Art. 10 quater Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’art. 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli artt. 2 bis e 2 ter. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’art. 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. Sul- la richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 3 ter.

Art. 10 quinquies Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall’art. 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 10 sexies convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 ottobre 1982 n. 726 Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa

Art. 1 Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. L’incarico ha durata non superiore a un triennio e può essere prorogato fino ad ulteriori tre anni. Con proprio decreto, il Ministro dell’Interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all’Alto Commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale stabilendo modalità e limiti per l’esercizio della delega, detta specifiche disposizioni per l’organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell’Alto Commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. L’Alto Commissario trasmette periodicamente al Ministro dell’Interno relazioni informative sull’attività svolta e valutazioni sull’andamento della criminalità di tipo mafioso. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all’Alto Commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria. A richiesta dell’Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell’impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall’albo degli appaltatori. Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all’Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire. All’Alto Commissario spetta ogni altro potere attribuito all’autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell’art. 226 sexies c.p.p. L’Alto Commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, della L. 24 ottobre 1977 n. 801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L’Alto Commissario, d’intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell’esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma.

Art. 1 bis

1. Nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 1, quarto comma, l’Alto Commissario può richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria, nonché ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell’espletamento delle funzioni conferitegli.

2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell’art. 7, secondo comma, della L. 1° aprile 1981 n. 121, ed è comunque garantito l’anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all’art. 95 della L. 22 dicembre 1975 n. 685 .

3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all’Alto Commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da sei mesi ad un anno.

4. Ove sussistano le condizioni previste nell’art. 1, quarto comma, l’Alto Commissario può altresì richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell’ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull’esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonché sull’erogazione e sull’impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari,

5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell’art. 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l’Alto Commissario dispone che ne siano informate le autorità amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 1 ter

1. Soppresso

2 . Soppresso

3. L’Alto Commissario potrà anche su segnalazione dell’autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l’incolumità dei prossimi congiunti .

4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell’Alto Commissario.

Art. 1 quater

1. Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981 n. 121, provvede a costituire un’apposita sezione per la classificazione, l’analisi, l’elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.

2. L’Alto Commissario può accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma l; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalità e le procedure stabilite nel D.P.R. 3 maggio 1982 n. 378.

Art. 1 quinquies

1. Per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali l’Alto Commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l’applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L’Alto Commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell’art. 10 bis della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’Alto Commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all’art. 15 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 173, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell’Interno.

3. Per l’espletamento dei suoi compiti l’Alto Commissario può esercitare, su delega del Ministro dell’Interno, la facoltà di cui all’art. 165 ter c.p.p.

4. L’autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all’Alto Commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all’Alto Commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L’autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all’art. 307 c.p.p., dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

5. L’autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all’Alto Commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

6. L’Alto Commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può avere colloqui personali con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell’art. 18 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo all’attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l’Alto Commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell’art. 1.

7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono es- sere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all’art. 16 della L. 13 settembre 1982 n. 646, anche a richiesta dell’Alto Commissario.

 

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